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Ancora una conferma sulla nullità della notifica via PEC delle cartelle


Fioccano le sentenze di merito sulla nullità delle notifiche via PEC delle cartelle.

Dopo le recenti sentenze della CTP di Savona (sent. 100/2017 e 101/2017), anche la Commissione Tributaria Provinciale di Milano con la sentenza n° 1023/01/17 ha ricordato che la certificazione della firma deve essere attestata dall’estensione “.p7m”.

Non è valida, quindi, la notifica della cartella di pagamento via PEC se avviene tramite messaggio di posta elettronica certificata con il contenuto di un file avente estensione “PDF” anziché “.p7m” che garantisce l’integrità ed immodificabilità del documento trasmesso, nonché la paternità dell’autore che ha effettuato la trasmissione.

La notifica della cartella può essere eseguita ai sensi dell'art. 26 comma 2 del DPR 602/73 attualmente vigente, con le modalità di cui al DPR 68/2005, a mezzo posta elettronica certificata, in luogo della copia della cartella di pagamento in formato analogico o cartaceo.

I giudici milanesi, esaminando il caso della contestazione formulata dal ricorrente, facendo un esame delle norme specifiche, richiamavano le regole tecniche necessarie per stabilire quando può essere riconosciuta valida una notifica via PEC, come qui di seguito sommariamente indicati:

  1. Il "documento informatico" previsto dall'art. 20 comma 1 del DLgs. 82/2005 e trasmissibile con strumenti telematici conformi alle regole dell'art. 71 dello stesso decreto. Il comma 1-bis dello stesso art. 20 prevede, che l'idoneità del documento informatico affinchè soddisfi il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.

  2. La firma digitale dei documenti informatici, deve essere apposta ai sensi dell'art. 20, comma 3 del DLgs. 82/2005 che reca le regole tecniche in materia di apposizione, verifica e generazione.

  3. Il formato deve essere con estensione “.p7m” e non “pdf”, giacché quest’ultimo renderebbe l’intera cartella impugnata illegittima. L’estensione “.p7m”, in buona sostanza, costituisce la “busta crittografata” che garantisce l’immodificabilità del documento originale contenuto.

Ad avviso di chi scrive, stante la nullità della notifica via PEC in violazione delle caratteristiche e modalità previste della norme sopra richiamate, non può farsi ricorso all’art. 156 c.p.c. (sanatoria per il raggiungimento dello scopo), in quanto l’atto sarebbe affetto da vizio di inesistenza giuridica della notifica e non da vizi di nullità formali.


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