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IL NUOVO REGIME FORFETTARIO 2016

REGIME FORFETTARIO 2016

La Legge di Stabilità 2016 ha radicalmente cambiato le regole di tassazione per le piccolissime attività. Dal 2016 è eliminato il Regime dei Contribuenti Minimi (o regime di vantaggio) e viene aggiornato ed esteso il Regime Forfetario. Fino al 2015 era possibile scegliere fra i due regimi: dal 2016 la scelta è unicamente quello che chiameremo REGIME FORFETARIO 2016.

LA SCELTA

Chi è c.d. regime dei CONTRIBUENTI MINIMI al 31/12/2012 può scegliere se:

- Proseguire nei Minimi sino a scadenza della loro opzione (5 esercizi o 35 anni).

- Transitare nel nuovo REGIME FOREFARIO 2016.

Per quanto riguarda il Nuovo Regime Forfetario l’accesso è consentito a chiunque, anche a imprese e professionisti che nell’anno precedente (2015) erano in normale contabilità semplificata, purché rispettino i requisiti più avanti illustrati.

La permanenza nel nuovo regime è A TEMPO INDETERMINATO.

Il maggior cambiamento per chi entra nel nuovo regime è il differente calcolo del reddito: se prima era derivava da una differenza ricavi-costi, ora dipende solo dai Ricavi: il reddito viene calcolato applicando al fatturato una percentuale diversa per ciascun settore di attività. Con il nuovo meccanismo non assumono più alcuna rilevanza i costi realmente sostenuti. E’ evidente che il nuovo calcolo avvantaggia significativamente le attività che hanno costi molto bassi.

Il nuovo regime:

E’ il regime naturale per chi inizia una attività marginale nel 2016 (oltre ai regimi più complessi di Contabilità Semplificata e Ordinaria).

E’ comunque consentita l’opzione per l’applicazione dei regimi fiscali “normali” (contabilità semplificata / ordinaria), con vincolo minimo triennale.

Sostituisce entrambi i regimi preesistenti, ovvero il REGIME DEI MINIMI (o regime di vantaggio) e il VECCHIO REGIME FORFETARIO (le regole 2015 non saranno più valide, salvo per chi continua nel vecchi regime dei minimi).

REQUISITI

L’accesso al regime è consentito a imprese e professionisti che congiuntamente abbiano rispettato i requisiti sotto elencati nell’anno precedente. (Per il 2016 quindi si verifica quanto accaduto nel 2015).

A) LIMITE DEL LAVORO DIPENDENTE: Spese per lavoro dipendente, nell’anno precedente, inferiori a 5.000 Euro;

B) LIMITE DEI BENI STRUMENTALI Costo complessivo dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio precedente non superiore a 20.000 Euro (per il 2016 occorre verificare il valore al 31/12/2015 al lordo degli ammortamenti).

C) LIMITE DEI RICAVI I compensi dell’anno precedente essere devono pari o inferiori ad una soglia massima, diversa per ciascun tipo di attività svolta (come da tabella).

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Il reddito è determinato come percentuale dei ricavi, in base ad un “un coefficiente di redditività” che varia da attività ad attività (da un minimo del 40% per i commercianti fino ad un massimo 78% per i professionisti). Il coefficiente di redditività è riportato nella tabella soprastante.

LE IMPOSTE

Sul reddito è applicata un’unica imposta (che sostituisce Irap, Irpef e addizionali), nella misura:

15% ALIQUOTA ORDINARIA

5% PER LE NUOVA ATTIVITÀ per primi 5 anni*

* Tale agevolazione si applica a condizione che il contribuente non abbia avuto la partita Iva o una società negli ultimi 3 anni e che l’attività non sia la continuazione di un’attività precedente, svolta anche come lavoratore subordinato.

I CONTRIBUTI INPS/IVS

Per i soggetti iscritti alla gestione IVS artigiani/commercianti presso l’Inps è prevista una riduzione del 35% dei contributi INPS complessivamente dovuti.

La precedente agevolazione che per il 2015 prevedeva la possibilità di non applicare il minimale contributivo (i contributi fissi trimestrali) non è stata riproposta per il 2016.

Attenzione: la riduzione contributiva si riflette tuttavia sull’accredito dei contributi.

VANTAGGI E SEMPLIFICAZIONI

I contribuenti che adottano il nuovo regime hanno numerosi vantaggi amministrativi:

Non sono soggetti a studi di settore e parametri

Non applicano l’Iva sulle vendite, non detraggono l’Iva sugli acquisti e non versano l’Iva (con alcune eccezioni)

Non sono obbligati a tenere i registri Iva obbligatori (acquisti, vendite, etc.), tuttavia sono tenuti a numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali, a certificazione i corrispettivi e a conservazione dei relativi documenti)

Non sono soggetti alle ritenute d’acconto

Non sono tenuti ad operare le ritenute d’acconto

SVANTAGGI

Per i contribuenti che nella loro attività costi hanno elevati può accedere che i coefficienti di redditività da applicare per determinare il reddito siano troppo elevati rispetto al reale. In sostanza occorre determinare caso per caso la reale convivenza del nuovo regime.

Non registrando gli acquisti in contabilità può accadere che determinate operazioni sulle quali occorre versare l’Iva (esempio nei casi di reverse charge) possano passare inosservate ed essere dimenticate.

ESCLUSIONI

Il regime non può essere adottato in alcuni casi:

A) STIPENDIO > 30.000 EURO Sono esclusi coloro nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) eccedenti € 30.000.

B) SOCI DI SOCIETÀ‘ Sono esclusi coloro che contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone (Snc, Sas) / associazioni professionali / srl trasparenti.

C) REGIMI SPECIALI IVA Sono esclusi coloro che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito (es. venditori porta a porta).

D) NON RESIDENTI Non possono adottare il regime i non residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE / SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;

E) VENDITORI DI IMMOBILI Sono esclusi coloro che in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;

ATTENZIONE

Con le modifiche 2016 NON è richiesto che il reddito di lavoro autonomo sia prevalente su quello dipendente/assimilato.

Le vecchie regole “Forfetario 2015” richiedevano che la prevalenza del lavoro autonomo su quello dipendente. Le nuove regole 21016 prevedono l’esclusione per i soggetti con reddito di lavoro dipendente superiore a 30.000 Euro.

In sostanza, per accedere nel 2016 occorre verificare che nel 2015 non si sia percepito oltre 30.000 di lavoro dipendente.

Se rapporto di lavoro è cessato nel 2015 il superamento dei 30.000 non va verificato : un soggetto che ha cessato il rapporto di lavoro dipendente nel 2015, se nel 2016 intende adottare il regime forfetario può aver percepito reddito da lavoro > 30.000€.

Al contrario se il rapporto di lavoro è cessato nel 2016, dal tenore letterale della norma, sembrerebbe che occorra verificare se il reddito dipendente è superiore ai 30.000. Sul punto è auspicabile un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate .


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