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Ricorso Tributario, modalità e termini di presentazione


Cos’è il ricorso Tributario

Il ricorso tributario è la manifestazione di volontà del contribuente di reagire ad una pretesa dello Stato in merito a presunti debiti fiscali la cui comptenza è del giudice tributario. In pratica se credete che l’atto ammnistrativo che vi è stato notificato dall’agenzia delle Entrate o da Equitalia o più generalmente dall’mministrazione finanziaria non sia dovuto, in tutto in in parte, e non ci riuscite mediante la presentazione di una semplice istanza o uno sgravio breve, allora vi toccherà prendere la strada lunga e, forse anche costosa, del contenzioso tributario.

Quando e contro quali atti è possibile presentare ricorso tributario

Dovete sapere che non avverso ogni cosa è possibile presentare ricorso: per esempio non si potrà presentare un ricorso tributario contro un avviso bonario, nè contro un semplice sollecito di pagamento, ma lo sarà invece contro le classiche cartelle di pagamento o esattoriali, contro gli avvisi di accertamento, i ruoli, i provvedimenti che irrogano sanzioni al contribuente, gli avvisi di liquidazione, la revoca di agevolazioni fiscali o dell’accertamento con adesione o i provvedimenti che danno il diniego alla restituzione di crediti tributari. Pertanto gli atti contro i quali è possibile ricorrere sono:

  • l’avviso di accertamento

  • l’avviso di liquidazione

  • il provvedimento che irroga le sanzioni

  • il ruolo e la cartella di pagamento

  • l’avviso di mora

  • gli atti relativi ad alcune operazioni catastali

  • il rifiuto, espresso o tacito, alla restituzione di tributi, sanzioni, interessi o altri accessori non dovuti

  • i provvedimenti che negano la spettanza di agevolazioni nonché i provvedimenti di rigetto delle domande di definizione agevolata dei rapporti tributari

  • ogni altro atto espressamente indicato dalla legge come autonomamente impugnabile.

Il termine per ricorrere è di 60 giorni dalla notifica dell’atto. Se è stato notificato un avviso di accertamento e il contribuente presenta la domanda di concordato, i termini per ricorrere sono sospesi per 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Perchè fare ricorso: Termini e decadenza

Superato un certo periodo di tempo i debiti fiscali si considerano annullati, ma quali sono itermini di prescrizione per i vari tributi?

Prima di tutto bisogna distinguere tra decadenza della cartella di pagamento e termini di prescrizione. Il concetto giuridico di decadenza si riferisce alla sanzione prevista per non aver esercitato un’azione necessaria per acquisire un diritto. La prescrizione rappresenta invece una sanzione per l’Ente di riscossione per non aver esercitato un diritto nei termini.

In termini di riscossione delle cartelle di pagamento questo significa che l’Ente di riscossione, come Equitalia, decade dall’azione di riscossione relativamente ai termini di notifica della cartella se entro determinati termini non notifica alcun atto (avviso o cartella). In questo caso, tuttavia, se il diritto non è ancora prescritto, il credito può comunque essere preteso in via giudiziaria per mezzo di un’azione davanti al giudice. In sostanza, a decadere non è il diritto di credito ma il diritto di Equitalia ad agire mediante riscossione. Diversamente quando una cartella Equitalia cade in prescrizione, ad essere estinta non è solo l’azione, ma anche il diritto: un credito prescritto si considera estinto.

Vediamo quando è possibile considerare non più esigibile il pagamento delle cartelle esattoriali relative ai principali tributi, quali IRPEF, IRAP, IVA, IMU, TARI, TASI, canone RAI, multe e contributi previdenziali.

Contributi

Per quanto riguarda i contributi previdenziali INPS, i contributi INAIL e i contributi Fondo pensioni lavoratori dipendenti e altre gestioni pensionistiche obbligatorie, incluso il contributo di solidarietà di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge n. 103/1991 i termini di prescrizione sono regolati dalla Legge 335/1995 e variano in base al periodo di riferimento:

  • 10 anni per contributi anteriori al 1 gennaio 1996;

  • 10 anni in caso di mancato versamento dei contributi denunciato dal lavoratore o dai suoi eredi aventi diritto;

  • 5 anni per i contributi successivi al 1 gennaio 1996.

I contributi minori (DS, TBC, ENAOLI, SSN etc) e quelli dovuti da artigiani, esercenti attività commerciali e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata cadono in prescrizione dopo 5 anni.

IRPEF, IRAP, IVA

IRPEF, IRAP e IVA si prescrivono secondo i termini ordinari di 10 anni, non essendo prevista alcuna norma specifica. Interpretazione confermata anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4283/2010.

IMU, TARI, TASI

Anche per i tributi locali, come IMU, TARI e TASI, in realtà esiste una norma specifica in tema di termini di prescrizione, dunque si applica l’articolo 2948, n. 4 del Codice Civile il quale sancisce la prescrizione in 5 anni di tutto ciò che viene pagato periodicamente. Interpretazione confermata sempre dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4283/2010.

Multe e bollo auto

Le multe per violazione del codice stradale si prescrivono in 5 anni decorrenti dal giorno in cui è stata commessa l’infrazione (art. 209 cod. della strada e art. 28 della Legge n. 689/1981). Per il mancato versamento del bollo auto la prescrizione è invece fissata a 3 anni decorrenti dal terzo anno successivo a quello a cui si riferisce il pagamento (art. 5 del D.l.953/82, così come modificato dall’art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86).

Canone RAI

Il canone RAI si considera prescritto dopo 10 anni a partire dalla fine di gennaio dell’anno in cui sarebbe dovuto essere corrisposto (Cassazione, sentenza n. 18432/ 2005).

Diritti Camera di Commercio

Anche per i diritti annuali Camera di Commercio non esiste una norma specifica che stabilisce il termine di prescrizione e pertanto vanno applicati i termini ordinari di 10 anni previsti dal’articolo 2946 del Codice Civile, anche se alcune interpretazioni tendono ad applicare il termine dei 5 anni,trattandosi di un tributo periodico (CTR Roma sent. n. 544/1/2010 e CTR Ferrara 523/2013). Cinque anni, invece, i termini di prescrizione per le sanzioni per omesso o ritardato versamento.

Come effettuare il ricorso? Ti riportiamo a questa pagina per avere un preventivo gratuito sulla cartella esattoriale ricevuta.


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